Avvertenza: 
 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge di  conversione  26
febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti  in  materia  di
termini legislativi, di realizzazione di  collegamenti  digitali,  di
esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del
14 dicembre 2020, nonche' in  materia  di  recesso  del  Regno  Unito
dall'Unione europea. Proroga  del  termine  per  la  conclusione  dei
lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti
presso la comunita' "Il Forteto"», corredato delle relative note,  ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione  del  testo
unico delle  disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi,  sulla
emanazione dei  decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). 
 
                               Art. 1 
 
                    Proroga di termini in materia 
                    di pubbliche amministrazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.
14, le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
  1-bis.  All'articolo  32-sexies,  comma  1,  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2022». Entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e'
istituito presso il Dipartimento della funzione  pubblica  un  tavolo
tecnico, con la partecipazione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle
parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento
dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui  al
bacino PIP - Emergenza Palermo di  cui  alla  legge  regionale  della
Regione siciliana 26 novembre 2000, n.  24,  secondo  la  consistenza
alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge  le  proprie  riunioni
anche in  modalita'  telematica  e  ai  componenti  il  medesimo  non
spettano  compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di   spesa   o
emolumenti comunque denominati. 
  1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata
provvede agli adempimenti previsti dal  comma  1-bis  con  l'utilizzo
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2021». 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019»; 
    b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021». 
  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021». 
  5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «1° gennaio  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
gennaio 2022». 
  6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021». 
  7. Le  procedure  concorsuali  gia'  autorizzate  per  il  triennio
2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 134 del 12 giugno 2018,  possono  essere
espletate fino al 31 dicembre 2021. 
  7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.
75, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera c), le parole:  «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    b) al comma 2: 
      1) all'alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020,  le
amministrazioni,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al   31
dicembre 2021, le amministrazioni»; 
      2)  alla  lettera  b),  le  parole:  «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»»; 
    c) al comma 3,  le  parole:  «,  nel  triennio  2018-2020,»  sono
sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2021,». 
  8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini  del
presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti  di  cui
al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e'  stabilito  alla
data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianita' di servizio  gia'
maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto.». 
  9. Gli enti  locali  gia'  autorizzati  dalla  Commissione  per  la
Stabilita' Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243,
commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e  g),  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare  assunzioni
a   tempo   indeterminato   per   l'anno   2020,   che   si   trovano
nell'impossibilita' di concludere le procedure di reclutamento  entro
il 31 dicembre 2020  per  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre  2020,  possono
effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021,  anche  se
in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo  163  del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,   e   nelle   more
dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. 
  10. In relazione alle  conseguenze  derivanti  dalle  attivita'  di
contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine  di  ultimare  i
progetti e i lavori avviati per il programma  «Matera  2019»  nonche'
per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma  346,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  al  primo  periodo  la  parola  «2020»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2021»; 
    b) al secondo periodo,  la  parola  «2020»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2021»; 
    c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno  2021  il
Comune di Matera puo' provvedere, nel  limite  massimo  di  spesa  di
900.000 euro,  a  valere  sulle  risorse  finanziarie  stanziate  dal
presente comma per l'anno 2020.». 
  11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
la parola «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021». 
  12. All'articolo  76  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole  «31  dicembre  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2021». 
  13. All'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «ovvero
nell'eventuale atto di rinnovo». 
  14. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, in  materia  di  potenziamento  dell'attivita'  informativa,  le
parole «Fino al 31 gennaio  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Fino al 31 gennaio 2022». 
  15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del
personale  delle  strutture  dei  servizi  di  informazione  per   la
sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022». 
  16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8, al primo periodo, le  parole  «Fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in  vigore  del
regolamento di cui al terzo periodo» e, al terzo periodo,  le  parole
«entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
30 aprile 2021». 
  17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «30
aprile 2021«. 
  17-bis. Per la presentazione  di  progetti  di  legge  d'iniziativa
popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti
le firme il cui termine temporale di validita', ai sensi del  secondo
periodo del terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge,  scade
nel periodo dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello  stato
di emergenza. 
  18. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10  pari  a  0,9
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, (Proroga di termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.   14,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2011,  n.
          302: 
              «Art. 1 Proroga termini in materia di assunzioni 
              1. (Omissis). 
              2.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2009, 2010,  2011  e  2012  di  cui
          all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e successive modificazioni, e all'articolo  66,  commi
          9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, e'  prorogato  al
          31 dicembre 2021 e le relative autorizzazioni ad  assumere,
          ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
          2021.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  32-sexies  del
          decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137  (Ulteriori  misure
          urgenti in materia di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
          lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,  connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  28  ottobre  2020,  n.
          269, Edizione straordinaria, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 32-sexies. Disposizioni in favore dei  lavoratori
          appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo 
              1. Gli enti locali sono autorizzati  alla  prosecuzione
          dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro
          atipico appartenente al bacino PIP - Emergenza  Palermo  di
          cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in essere
          o scaduti nell'anno 2020, fino al 31 marzo 2022. 
              2. (Omissis).». 
              - La legge della Regione Sicilia 26 novembre  2000,  n.
          24 (Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei  soggetti
          utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme  urgenti  in
          materia di lavoro ed istituzione del  Fondo  regionale  per
          l'occupazione dei disabili), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Regione Sicilia 28 novembre 2000, n. 54. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  5,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2014,  n.   15,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2013,  n.
          304: 
              «Art. 1 Proroga di termini in  materia  di  assunzioni,
          organizzazione    e    funzionamento    delle     Pubbliche
          Amministrazioni 
              1. - 4. (Omissis). 
              5. Le autorizzazioni alle assunzioni per  l'anno  2013,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24
          dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2021. 
              6. - 14. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 227  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di  stabilita'  2016)),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302,  Supplemento  ordinario
          n. 70: 
              «Art. 1. 
              227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi  1
          e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
          possono procedere, per gli  anni  2016,  2017  e  2018,  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato di  qualifica
          non dirigenziale nel limite di un contingente di  personale
          corrispondente, per ciascuno  dei  predetti  anni,  ad  una
          spesa pari al 25 per cento di quella relativa  al  medesimo
          personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e
          tecnologi  restano  ferme  le  percentuali  di  turn   over
          previste dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n.  114.  Al  fine  di  garantire  la
          continuita' nell'attuazione  delle  attivita'  di  ricerca,
          tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2,  comma  4,
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more
          della  emanazione  dei   decreti   di   riordino   di   cui
          all'articolo 17, comma 1, della legge  7  agosto  2015,  n.
          124, gli istituti e gli enti di ricerca possono  continuare
          ad avvalersi del personale con contratto di  collaborazione
          coordinata e  continuativa  in  essere  alla  data  del  31
          dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa  verifica  di
          idoneita', di contratti a tempo determinato a valere  sulle
          risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1,  comma  188,
          della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e   successive
          modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento,  sulle
          risorse derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di
          cui al presente comma il personale di  cui  all'articolo  3
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  Sono
          conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle
          amministrazioni centrali.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del
          decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni  legislative),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2015,  n.   11,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre  2014,  n.
          302: 
              «Art. 1. Proroga di termini  in  materia  di  pubbliche
          amministrazioni 
              1. (Omissis). 
              2.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato, relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,  2018
          e  2019,  previste  dall'articolo  3,  commi  1  e  2,  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,
          dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'
          prorogato al 31 dicembre 2021 e le relative  autorizzazioni
          ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il
          31 dicembre 2021. 
              3. (Omissis.) 
              4. Le autorizzazioni alle assunzioni per  l'anno  2014,
          adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464,  della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147, sono  prorogate  al  31  dicembre
          2021. 
              5. - 12-quater. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1148,
          lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205  (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre  2017,   n.   302,
          Supplemento ordinario n. 62: 
              «Art. 1. 
              1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso  le
          pubbliche  amministrazioni,  sono  disposte   le   seguenti
          proroghe di termini: 
                a). - d). (Omissis). 
                e)  il  termine   per   procedere   alle   assunzioni
          autorizzate con il decreto previsto all'articolo  1,  comma
          365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  e'
          prorogato al 31 dicembre 2021; 
                f). - h). (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 250, comma  4,  del
          decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19  maggio  2020,  n.  128,  Supplemento
          ordinario n. 21: 
              «Art.  250  Scuola  Nazionale  dell'amministrazione   e
          conclusione dei concorsi, gia' banditi, degli enti pubblici
          di ricerca 
              1. - 3. (Omissis). 
              4. Sono ammessi alla frequenza  del  corso-concorso  di
          cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro  il
          limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50
          per cento. Coloro che hanno superato il  corso-concorso  di
          cui al comma 1 e sono  collocati  in  graduatoria  oltre  i
          posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo  l'ordine  di
          graduatoria finale,  in  un  elenco,  istituito  presso  il
          Dipartimento  della  funzione   pubblica,   al   quale   le
          amministrazioni,  a  decorrere   dal   1°   gennaio   2022,
          attingono, fino ad  esaurimento,  per  la  copertura  delle
          posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione
          dei vincitori dei concorsi  gia'  autorizzati  a  qualsiasi
          titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
          le  amministrazioni  possono  procedere  a  bandire   nuovi
          concorsi solo previo completo assorbimento  degli  iscritti
          al predetto elenco. 
              5. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  15,  del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio  2012,
          n. 156, Supplemento ordinario n. 141: 
              «Art.  2  Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni 
              1. - 14. (Omissis). 
              15.   Fino   alla   conclusione   dei    processi    di
          riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
          oltre il 31 dicembre 2021  sono  sospese  le  modalita'  di
          reclutamento  previste  dall'articolo  28-bis  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              15-bis. - 20-quinquies. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 24  aprile  2018,
          (Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento  e  ad
          assumere  unita'  di  personale,   in   favore   di   varie
          amministrazioni), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  12
          giugno 2018, n. 134: 
              «Art. 5. Ministero dell'interno 
              1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato  ad  indire
          procedure  concorsuali,   nel   triennio   2018-2020,   per
          personale della carriera prefettizia,  dirigenziale  e  non
          dirigenziale, come da Tabella 5 allegata,  che  costituisce
          parte integrante del presente  provvedimento.  Resta  fermo
          quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
          n. 101 del 2013. 
              2. Sono, altresi' autorizzate le risorse da  cessazione
          2017 - budget 2018 relative  al  personale  della  carriera
          prefettizia e al personale dirigenziale, come da Tabella  5
          allegata, che costituisce  parte  integrante  del  presente
          provvedimento. 
              3. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere
          a tempo indeterminato unita' di personale non dirigenziale,
          sulle risorse da cessazione 2017 - budget 2018 di personale
          non  dirigenziale,  come  da  Tabella   5   allegata,   che
          costituisce parte integrante del presente provvedimento.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi
          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),
          c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,
          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni  pubbliche),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 7 giugno 2017,  n.  130,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 20. Superamento del  precariato  nelle  pubbliche
          amministrazioni 
              1.  Le  amministrazioni,  al  fine   di   superare   il
          precariato, ridurre il ricorso ai  contratti  a  termine  e
          valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con
          rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31
          dicembre 2021, in  coerenza  con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   e   con
          l'indicazione   della   relativa   copertura   finanziaria,
          assumere a tempo indeterminato personale  non  dirigenziale
          che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                a) risulti in servizio successivamente alla  data  di
          entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
          a tempo determinato presso  l'amministrazione  che  procede
          all'assunzione o, in caso di amministrazioni  comunali  che
          esercitino funzioni in forma  associata,  anche  presso  le
          amministrazioni con servizi associati; 
                b)  sia  stato  reclutato  a  tempo  determinato,  in
          relazione alle medesime  attivita'  svolte,  con  procedure
          concorsuali   anche   espletate   presso    amministrazioni
          pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; 
                c)  abbia  maturato,  al  31  dicembre   2021,   alle
          dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a)  che
          procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio,  anche
          non continuativi, negli ultimi otto anni. 
              2.  Fino  al  31  dicembre  2021,  le  amministrazioni,
          possono bandire, in coerenza con  il  piano  triennale  dei
          fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando
          la  garanzia  dell'adeguato  accesso  dall'esterno,  previa
          indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
          concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
          per  cento  dei  posti  disponibili,   al   personale   non
          dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 
                a) risulti titolare,  successivamente  alla  data  di
          entrata in vigore della  legge  n.  124  del  2015,  di  un
          contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
          bandisce il concorso; 
                b) abbia maturato, alla data del  31  dicembre  2021,
          almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
          ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce  il
          concorso. 
              3. Ferme restando le norme di contenimento della  spesa
          di personale, le  pubbliche  amministrazioni,  fino  al  31
          dicembre 2021, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2,  possono
          elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni  a
          tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al  netto
          delle   risorse   destinate   alle   assunzioni   a   tempo
          indeterminato per reclutamento tramite  concorso  pubblico,
          utilizzando a tal fine le risorse previste per i  contratti
          di  lavoro  flessibile,  nei  limiti  di   spesa   di   cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito dalla  legge  20  luglio  2010,  n.  122,
          calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio
          nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le   medesime
          amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la
          relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della
          sussistenza delle correlate risorse  finanziarie  da  parte
          dell'organo  di  controllo  interno  di  cui   all'articolo
          40-bis, comma 1, e che  prevedano  nei  propri  bilanci  la
          contestuale e definitiva riduzione di tale valore di  spesa
          utilizzato per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  dal
          tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  possono
          essere applicate dai comuni che  per  l'intero  quinquennio
          2012-2016  non  hanno  rispettato  i  vincoli  di   finanza
          pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche'  gli  enti
          territoriali  ricompresi  nel  territorio   delle   stesse,
          possono applicare il  comma  1,  elevando  ulteriormente  i
          limiti finanziari per le assunzioni a  tempo  indeterminato
          ivi previsti,  anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse,
          appositamente  individuate  con   legge   regionale   dalle
          medesime   regioni   che   assicurano   la   compatibilita'
          dell'intervento con il raggiungimento dei propri  obiettivi
          di finanza pubblica, derivanti da  misure  di  revisione  e
          razionalizzazione della spesa certificate dagli  organi  di
          controllo interno. Ai fini del rispetto delle  disposizioni
          di cui all'articolo 1, commi 557  e  562,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette
          regioni a statuto speciale, calcolano  inoltre  la  propria
          spesa di personale al netto dell'eventuale  cofinanziamento
          erogato dalle regioni ai sensi del  periodo  precedente.  I
          predetti enti possono prorogare  i  rapporti  di  lavoro  a
          tempo determinato fino al  31  dicembre  2018,  nei  limiti
          delle  risorse  utilizzabili  per  le  assunzioni  a  tempo
          indeterminato,  secondo  quanto   previsto   dal   presente
          articolo.  Per  gli  stessi  enti,  che  si  trovino  nelle
          condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico  di  cui
          al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  la  proroga
          di cui al quarto periodo del presente comma e'  subordinata
          all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
          ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. 
              5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1  e
          2, e' fatto divieto  alle  amministrazioni  interessate  di
          instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile  di  cui
          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni,   per   le
          professionalita' interessate dalle predette  procedure.  Il
          comma 9-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 
              6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  1,  commi
          425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
              7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
          prestato negli uffici  di  diretta  collaborazione  di  cui
          all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del  2001  o
          degli organi politici delle regioni, secondo  i  rispettivi
          ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti  di
          cui agli articoli 90  e  110  del  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267. 
              8.   Le    amministrazioni    possono    prorogare    i
          corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
          che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2,  fino
          alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
          ai sensi dell'articolo 9, comma 28,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. 
              9. Il presente articolo non si applica al  reclutamento
          del personale docente, educativo e amministrativo,  tecnico
          e ausiliario (ATA) presso  le  istituzioni  scolastiche  ed
          educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
          all'articolo  2,  comma  7,  lettera  e),  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui  al  presente
          articolo  non  si  applicano  alle  Istituzioni   dell'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5  e  6
          del presente articolo non si applicano agli  enti  pubblici
          di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre  2016,
          n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma  2
          si applica anche ai  titolari  di  assegni  di  ricerca  in
          possesso dei requisiti ivi previsti. Il  presente  articolo
          non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di
          lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 
              10. Per il personale dirigenziale  e  non  dirigenziale
          del Servizio sanitario nazionale, continuano ad  applicarsi
          le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  543,  della
          legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  la  cui  efficacia  e'
          prorogata  al  31  dicembre  2019  per  l'indizione   delle
          procedure concorsuali straordinarie, al  31  dicembre  2020
          per la loro conclusione,  e  al  31  ottobre  2018  per  la
          stipula di nuovi contratti di lavoro  flessibile  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 542, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
              11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano
          al personale, dirigenziale  e  no,  di  cui  al  comma  10,
          nonche' al personale delle amministrazioni  finanziate  dal
          Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni  di  ricerca,
          anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di  tre  anni
          di lavoro negli ultimi  otto  anni  rispettivamente  presso
          diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale  o
          presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 
              11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza  di
          personale e superare il precariato, nonche'  per  garantire
          la continuita' nell'erogazione dei  livelli  essenziali  di
          assistenza, per il personale medico,  tecnico-professionale
          e  infermieristico,  dirigenziale  e   no,   del   Servizio
          sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e  2
          si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente
          comma il termine per il conseguimento dei requisiti di  cui
          al comma 1, lettera c),  e  al  comma  2,  lettera  b),  e'
          stabilito alla data  del  31  dicembre  2021,  fatta  salva
          l'anzianita' di servizio gia'  maturata  sulla  base  delle
          disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              12. Ai fini delle assunzioni di  cui  al  comma  1,  ha
          priorita' il personale in servizio alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              13. In caso di processi  di  riordino,  soppressione  o
          trasformazione  di  enti,  con  conseguente   transito   di
          personale, ai fini del possesso del  requisito  di  cui  ai
          commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
          periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 
              14. Le assunzioni a  tempo  indeterminato  disciplinate
          dall'articolo 1, commi 209,  211  e  212,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 sono consentite  anche  nel  triennio
          2018-2020. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  le
          amministrazioni interessate possono  utilizzare,  altresi',
          le risorse di cui ai commi  3  e  4  o  previste  da  leggi
          regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti  e  dei
          criteri  previsti  nei  commi   citati.   Ai   fini   delle
          disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della
          legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  gli  enti  territoriali
          calcolano  la  propria  spesa   di   personale   al   netto
          dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e  dalle
          regioni. Le amministrazioni interessate  possono  applicare
          la proroga degli eventuali contratti  a  tempo  determinato
          secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
          4.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 243, commi
          1 e 7, 243-bis, comma 8, lettere d) e g), e 163 del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali),  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.  227,  Supplemento
          ordinario n.162: 
              «Art. 243 Controlli per gli enti locali strutturalmente
          deficitari, enti locali dissestati ed altri enti. 
              1.  Gli   enti   locali   strutturalmente   deficitari,
          individuati ai sensi dell'articolo 242,  sono  soggetti  al
          controllo  centrale  sulle  dotazioni  organiche  e   sulle
          assunzioni di personale da parte della Commissione  per  la
          finanza e gli organici degli enti locali. Il  controllo  e'
          esercitato  prioritariamente  in  relazione  alla  verifica
          sulla compatibilita' finanziaria. 
              2. - 6. (Omissis.) 
              7. Gli enti locali che hanno  deliberato  lo  stato  di
          dissesto finanziario  sono  soggetti,  per  la  durata  del
          risanamento, ai controlli di cui al comma  1,  sono  tenuti
          alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
          sono  tenuti  per  i  servizi  a  domanda  individuale   al
          rispetto, per il medesimo periodo, del  livello  minimo  di
          copertura dei costi di gestione di cui al comma 2,  lettera
          a).» 
              «Art. 243-bis  Procedura  di  riequilibrio  finanziario
          pluriennale 
              8.  Al  fine  di  assicurare  il  prefissato   graduale
          riequilibrio finanziario, per tutto il  periodo  di  durata
          del piano, l'ente: 
                a). - c). (Omissis); 
                d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
          e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
          comma 1; 
                e). - f). (Omissis); 
                g) puo' procedere  all'assunzione  di  mutui  per  la
          copertura di debiti fuori  bilancio  riferiti  a  spese  di
          investimento in deroga ai limiti di cui  all'articolo  204,
          comma  1,  previsti  dalla  legislazione  vigente,  nonche'
          accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
          finanziaria degli enti locali di cui all'articolo  243-ter,
          a  condizione  che  si  sia  avvalso  della   facolta'   di
          deliberare le  aliquote  o  tariffe  nella  misura  massima
          prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno  ad
          alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili
          per i fini istituzionali dell'ente e che  abbia  provveduto
          alla rideterminazione della  dotazione  organica  ai  sensi
          dell'articolo 259, comma 6, fermo restando  che  la  stessa
          non puo' essere variata in aumento per la durata del  piano
          di riequilibrio.» 
              «Art. 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 
              1. Se il bilancio di previsione non  e'  approvato  dal
          Consiglio entro il 31  dicembre  dell'anno  precedente,  la
          gestione finanziaria dell'ente si svolge nel  rispetto  dei
          principi   applicati   della    contabilita'    finanziaria
          riguardanti   l'esercizio   provvisorio   o   la   gestione
          provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio  o  della
          gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli  stanziamenti
          di competenza previsti nell'ultimo bilancio  approvato  per
          l'esercizio cui si  riferisce  la  gestione  o  l'esercizio
          provvisorio, ed  effettuano  i  pagamenti  entro  i  limiti
          determinati  dalla  somma  dei  residui  al   31   dicembre
          dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza  al
          netto del fondo pluriennale vincolato. 
              2. Nel caso in cui il bilancio  di  esercizio  non  sia
          approvato entro il 31 dicembre e non sia stato  autorizzato
          l'esercizio  provvisorio,  o  il  bilancio  non  sia  stato
          approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
          consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei
          limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
          bilancio approvato per  l'esercizio  cui  si  riferisce  la
          gestione provvisoria. Nel corso della gestione  provvisoria
          l'ente  puo'  assumere  solo  obbligazioni   derivanti   da
          provvedimenti     giurisdizionali     esecutivi,     quelle
          tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie  ad
          evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
          all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente  puo'
          disporre   pagamenti   solo   per   l'assolvimento    delle
          obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti  da
          provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e  di   obblighi
          speciali tassativamente regolati dalla legge, per le  spese
          di personale, di residui passivi,  di  rate  di  mutuo,  di
          canoni, imposte e tasse, ed, in particolare,  per  le  sole
          operazioni necessarie ad evitare che siano  arrecati  danni
          patrimoniali certi e gravi all'ente. 
              3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con  legge  o
          con decreto del Ministro  dell'interno  che,  ai  sensi  di
          quanto previsto dall'articolo 151, primo comma,  differisce
          il termine di approvazione del bilancio,  d'intesa  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
          motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
          e' consentito  il  ricorso  all'indebitamento  e  gli  enti
          possono impegnare solo spese correnti, le  eventuali  spese
          correlate riguardanti le partite di giro,  lavori  pubblici
          di somma urgenza o altri interventi di somma  urgenza.  Nel
          corso dell'esercizio provvisorio e' consentito  il  ricorso
          all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222. 
              4. 
              5.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio,  gli  enti
          possono impegnare mensilmente, unitamente  alla  quota  dei
          dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per  ciascun
          programma, le spese di cui al  comma  3,  per  importi  non
          superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  del  secondo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno
          precedente,  ridotti  delle  somme  gia'  impegnate   negli
          esercizi precedenti e  dell'importo  accantonato  al  fondo
          pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
                a) tassativamente regolate dalla legge; 
                b)  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato   in
          dodicesimi; 
                c) a carattere continuativo necessarie per  garantire
          il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo  dei
          servizi esistenti, impegnate a seguito della  scadenza  dei
          relativi contratti. 
              6. 
              7.   Nel   corso   dell'esercizio   provvisorio,   sono
          consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo
          187, comma 3-quinquies, quelle  riguardanti  le  variazioni
          del fondo pluriennale  vincolato,  quelle  necessarie  alla
          reimputazione agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di
          obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte,  e
          delle spese correlate, nei casi in cui anche  la  spesa  e'
          oggetto di reimputazione  l'eventuale  aggiornamento  delle
          spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
          della gestione dei dodicesimi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 346, della
          citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: 
              «Art. 1. 
              346. Al fine di governare e  di  gestire  il  ruolo  di
          "Capitale europea della cultura" riconosciuto per il  2019,
          al comune di Matera non si applicano, fino al  31  dicembre
          2019, le norme di contenimento delle spese  per  l'acquisto
          di beni e di servizi nonche', fino  al  31  dicembre  2021,
          quelle limitative delle assunzioni di personale, con  forme
          contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9,  comma  28,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente
          necessario  allo  svolgimento  dell'evento.  Fino   al   31
          dicembre 2021, il comune  di  Matera  puo'  autorizzare  la
          corresponsione al personale non  dirigenziale  direttamente
          impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, nel
          limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di
          compensi   per   prestazioni   di   lavoro    straordinario
          effettivamente rese, oltre i limiti previsti  dall'articolo
          14  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro   del
          personale del comparto 'Regioni-Autonomie  locali'  del  1º
          aprile 1999, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  81
          alla Gazzetta Ufficiale  n.  95  del  24  aprile  1999.  E'
          altresi'  consentita  l'instaurazione  di  un  rapporto  di
          lavoro  dirigenziale   a   tempo   determinato   ai   sensi
          dell'articolo 110, comma 1,  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga
          alle percentuali ivi previste. Le spese di cui al  presente
          comma non concorrono alla definizione dell'ammontare  della
          riduzione della spesa di personale ai  sensi  dell'articolo
          1, comma 557, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni. Per garantire l'obiettivo di  cui
          al presente comma,  in  favore  del  comune  di  Matera  e'
          autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016  e  di
          1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal  2017  al  2020.
          Per l'anno 2021 il comune di Matera  puo'  provvedere,  nel
          limite massimo di spesa di 900.000  euro,  a  valere  sulle
          risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l'anno
          2020.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 75,  comma  1,  del
          decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
          del Servizio sanitario nazionale e  di  sostegno  economico
          per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  17  marzo  2020,   n.   70,   Edizione
          straordinaria: 
              «Art.  75  Acquisti  per   lo   sviluppo   di   sistemi
          informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi
          in rete per l'accesso di cittadini e imprese 
              1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro  agile
          di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017,  n.  81,
          favorire la diffusione di servizi in rete,  ivi  inclusi  i
          servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli  stessi
          da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure  di
          contrasto   agli   effetti   dell'imprevedibile   emergenza
          epidemiologica    da    COVID-19,    le     amministrazioni
          aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  nonche'
          le autorita' amministrative indipendenti, ivi  comprese  la
          Commissione nazionale per le  societa'  e  la  borsa  e  la
          Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in  deroga  ad
          ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di
          approvvigionamento,  affidamento  e   acquisto   di   beni,
          forniture, lavori e opere, fatto salvo  il  rispetto  delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre  2011,  n.  159,  nonche'  del  decreto-legge  21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e  del  decreto-legge
          15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n. 56 sono autorizzate,  sino  al  31
          dicembre 2021, ad acquistare beni  e  servizi  informatici,
          preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software  as
          a  service)  e,  soltanto  laddove  ricorrono  esigenze  di
          sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4,  paragrafo  1,
          del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  14   novembre   2018,   con   sistemi   di
          conservazione,   processamento   e   gestione   dei    dati
          necessariamente  localizzati  sul   territorio   nazionale,
          nonche'  servizi  di  connettivita',   mediante   procedura
          negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
          sensi dell'articolo 63, comma  2,  lett.  c),  del  decreto
          legislativo   18   aprile   2016,   n.   50,   selezionando
          l'affidatario tra almeno quattro  operatori  economici,  di
          cui almeno una "start-up innovativa" o un "piccola e  media
          impresa   innovativa",   iscritta   nell'apposita   sezione
          speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25,
          comma  8,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2,  del  decreto-legge
          24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2015, n. 33. 
              2. - 5. (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  76  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art. 76 Gruppo di supporto  digitale  alla  Presidenza
          del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di
          contrasto all'emergenza COVID-19 
              1. Al fine di  dare  concreta  attuazione  alle  misure
          adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi
          del  virus  COVID-19,  con  particolare  riferimento   alla
          introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica  e  di
          digitalizzazione   della   pubblica   amministrazione,   il
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il  Ministro
          delegato,  fino  al  31  dicembre  2021  si  avvale  di  un
          contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata
          competenza nello studio, supporto, sviluppo e  gestione  di
          processi di trasformazione tecnologica, nominati  ai  sensi
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
          sono individuati il contingente di  tali  esperti,  la  sua
          composizione ed i relativi compensi. 
              2. Al comma 1-quater dell'articolo 8 del  decreto-legge
          14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente periodo: "Gli incarichi  conferiti  ad  esperti
          con provvedimento adottato  anteriormente  al  30  dicembre
          2019 sono confermati sino alla scadenza prevista  nell'atto
          di conferimento". 
              3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1  si
          provvede  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  di  cui
          all'articolo 8, comma  1-quinquies,  del  decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'articolo 1, comma  399,
          della legge 27 dicembre 2019, n. 160.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma  1-quater,
          del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.  135  (Disposizioni
          urgenti in materia di sostegno  e  semplificazione  per  le
          imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  2018,  n.
          290: 
              «Art. 8. Piattaforme digitali 
              1. - 1-ter. (Omissis). 
              1-quater. A supporto delle strutture  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera  un
          contingente di personale formato da esperti in possesso  di
          specifica ed elevata competenza nello sviluppo  e  gestione
          di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle
          correlate iniziative  di  comunicazione  e  disseminazione,
          nonche'  di  significativa  esperienza   in   progetti   di
          trasformazione  digitale,  ivi  compreso  lo  sviluppo   di
          programmi e piattaforme digitali con  diffusione  su  larga
          scala. Il contingente opera alle dirette  dipendenze  delle
          strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale
          in posizione  di  fuori  ruolo,  comando  o  altra  analoga
          posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di  appartenenza,
          proveniente  da  ministeri,  ad  esclusione  dei  ministeri
          dell'interno, della difesa, della giustizia,  dell'economia
          e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo,
          tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero
          da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi  dell'articolo
          9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
          e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15  maggio  1997,
          n. 127. All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo,  laddove
          disposto,  e'  reso  indisponibile  un  numero   di   posti
          equivalente  dal   punto   di   vista   finanziario   nelle
          amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e'
          corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          303. Il contingente di  esperti  e'  altresi'  composto  da
          personale di societa' pubbliche partecipate  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze, in base a rapporto  regolato
          su base convenzionale, su parere favorevole  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  ovvero  da  personale  non
          appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e   nei   limiti
          complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies,
          sono definiti la consistenza numerica  e  le  modalita'  di
          formazione del contingente, la tipologia  del  rapporto  di
          lavoro e le modalita' di chiamata, la durata  e  il  regime
          giuridico del rapporto intercorrente con i  componenti  del
          contingente, le specifiche professionalita' richieste e  il
          compenso  spettante  per  ciascuna  professionalita'.   Gli
          incarichi conferiti ad esperti con  provvedimento  adottato
          anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla
          scadenza  prevista   nell'atto   di   conferimento   ovvero
          nell'eventuale atto di rinnovo. 
              1-quinquies. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2-bis  del
          decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
          contrasto del terrorismo internazionale),  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2005,   n.   155,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n.173: 
              «Art.   4.   Nuove   norme   per    il    potenziamento
          dell'attivita' informativa 
              1. - 2. (Omissis). 
              2-bis. Fino al  31  gennaio  2022,  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri,  anche  a  mezzo  del   Direttore
          generale  del  Dipartimento  delle  informazioni   per   la
          sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei  servizi  di
          informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2,  comma
          2, della legge 3 agosto  2007,  n.  124,  ovvero  personale
          dipendente  espressamente  delegato,  siano  autorizzati  a
          colloqui personali con detenuti e internati, al  solo  fine
          di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con
          finalita' terroristica di matrice internazionale.». 
              2-ter - 2-quinquies (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  2,  del
          decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il
          contrasto del terrorismo, anche di matrice  internazionale,
          nonche' proroga delle missioni internazionali  delle  Forze
          armate  e  di  polizia,  iniziative  di  cooperazione  allo
          sviluppo  e  sostegno  ai  processi  di   ricostruzione   e
          partecipazione   alle   iniziative   delle   Organizzazioni
          internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
          di stabilizzazione), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 17 aprile 2015,  n.  43,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 41: 
              «Art. 8. Disposizioni in materia di garanzie funzionali
          e di tutela,  anche  processuale,  del  personale  e  delle
          strutture dei servizi di informazione per la sicurezza 
              1. (Omissis). 
              2. Fino al 31 gennaio 2022: 
                a)  non  possono   essere   autorizzate,   ai   sensi
          dell'articolo  18  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,
          condotte previste dalla legge come reato per le  quali  non
          e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39,
          comma  11,  della  medesima  legge  n.  124  del  2007,  ad
          eccezione delle  fattispecie  di  cui  agli  articoli  270,
          secondo   comma,   270-ter,    270-quater,    270-quater.1,
          270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma,  e
          414, quarto comma, del codice penale; 
                b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma  2,
          della  legge  3  agosto  2007,   n.   124,   e   successive
          modificazioni,  la  qualifica   di   agente   di   pubblica
          sicurezza, con funzione di  polizia  di  prevenzione,  puo'
          essere attribuita anche al personale  delle  Forze  armate,
          che non ne sia gia' in possesso, il quale sia  adibito,  ai
          sensi dell'articolo 12 della  medesima  legge  n.  124  del
          2007,  al  concorso  alla  tutela  delle  strutture  e  del
          personale  del  Dipartimento  delle  informazioni  per   la
          sicurezza (DIS)  o  dei  Servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza; 
                c) le identita' di copertura, di cui all'articolo 24,
          comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono  essere
          utilizzate  negli  atti  dei  procedimenti  penali  di  cui
          all'articolo 19 della  medesima  legge  n.  124  del  2007,
          dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita'
          giudiziaria  procedente   contestualmente   all'opposizione
          della causa di giustificazione; 
                d) fermo restando quanto previsto dall'articolo  497,
          comma 2-bis, del codice di  procedura  penale,  l'autorita'
          giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS  o
          dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
          (AISE) o  dell'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  interna
          (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta  la  reale
          identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o
          per tutelarne l'incolumita',  autorizza  gli  addetti  agli
          organismi di cui agli articoli 4,  6  e  7  della  legge  3
          agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a  deporre
          in ogni stato o grado  di  procedimento  con  identita'  di
          copertura. 
              2-bis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  7,  del
          decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  (Disposizioni
          urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,  di
          organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche'  di
          innovazione tecnologica),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n. 305: 
              «Art. 1. Proroga di termini  in  materia  di  pubbliche
          amministrazioni 
              1. - 6. (Omissis). 
              7. Fino alla data di entrata in vigore del  regolamento
          di cui al  terzo  periodo,  nelle  more  dell'adozione  dei
          provvedimenti di  adeguamento  alla  sentenza  della  Corte
          costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti  di  cui
          all'articolo 14, comma 1-bis, del  decreto  legislativo  14
          marzo  2013,  n.  33,  ad  esclusione  dei  titolari  degli
          incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e
          4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  non  si
          applicano le misure di  cui  agli  articoli  46  e  47  del
          medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando
          quanto previsto alla lettera c) del presente comma,  per  i
          titolari degli incarichi dirigenziali previsti  dal  citato
          articolo 19, commi 3 e 4, del decreto  legislativo  n.  165
          del  2001,  continua  a  trovare  piena   applicazione   la
          disciplina  di  cui  all'articolo  14  del  citato  decreto
          legislativo n. 33 del 2013. Con  regolamento  da  adottarsi
          entro il 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo  17,  comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione, di  concerto  con
          il Ministro della giustizia, il Ministro  dell'interno,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro  degli
          affari esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  il
          Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione
          dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma
          1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14  marzo  2013,
          n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui
          all'articolo  2-bis,  comma   2,   del   medesimo   decreto
          legislativo devono pubblicare con riferimento  ai  titolari
          amministrativi di  vertice  e  di  incarichi  dirigenziali,
          comunque denominati, nonche' ai dirigenti sanitari  di  cui
          all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo,
          ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate,
          nel rispetto dei seguenti criteri: 
                a) graduazione degli obblighi  di  pubblicazione  dei
          dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14,
          comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  in
          relazione  al  rilievo  esterno  dell'incarico  svolto,  al
          livello  di  potere  gestionale  e  decisionale  esercitato
          correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto
          anche conto  della  complessita'  della  struttura  cui  e'
          preposto il  titolare  dell'incarico,  fermo  restando  per
          tutti i titolari di  incarichi  dirigenziali  l'obbligo  di
          comunicazione dei dati patrimoniali  e  reddituali  di  cui
          all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 
                b) previsione che i  dati  di  cui  all'articolo  14,
          comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013,
          n. 33, possano essere oggetto anche di  sola  comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza; 
                c) individuazione, anche  in  deroga  all'obbligo  di
          pubblicazione per i titolari di incarichi  dirigenziali  di
          cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, dei  dirigenti  dell'amministrazione
          dell'interno, degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale, delle forze di polizia, delle forze  armate
          e dell'amministrazione penitenziaria per i quali  non  sono
          pubblicati i  dati  di  cui  all'articolo  14  del  decreto
          legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   in   ragione   del
          pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed  esterna  e
          all'ordine e sicurezza pubblica,  nonche'  in  rapporto  ai
          compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche
          e di  difesa  dell'ordine  e  della  sicurezza  interna  ed
          esterna. 
              7.bis- 10-septiesdecies (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 25,  comma  1,  del
          citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: 
              «Art. 25. Misure urgenti relative allo svolgimento  del
          processo amministrativo 
              1. Le disposizioni dei periodi quarto  e  seguenti  del
          comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30  aprile  2020,
          n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
          2020, n. 70, si applicano altresi' alle udienze pubbliche e
          alle camere  di  consiglio  del  Consiglio  di  Stato,  del
          Consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la   Regione
          siciliana e dei tribunali amministrativi regionali  che  si
          svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021  e,  fino  a
          tale  ultima  data,  il  decreto  di   cui   al   comma   1
          dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104, prescinde dai  pareri  previsti  dallo
          stesso articolo 13.». 
              - La legge 25 maggio 1970, n. 352, recante  «Norme  sui
          referendum previsti dalla Costituzione e  sulla  iniziativa
          legislativa  del  popolo»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 1970, n. 147. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6,  comma  2,  del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali),  convertito
          con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  189,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235: 
              «Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              1. - 1-quater (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.».